Avvolgibili motorizzati e bonus 75
La spesa sostenuta per la fornitura e posa di avvolgibili motorizzati con pulsante di comando posto ad altezza tra cm 60 e cm 140 come previsto dal DM 32/1989 sia nel caso di intervento singolo o in concomitanza alla sostituzione di infissi esterni conformi ai requisiti previsti dal DM 236/1989 è agevolabile con la detrazione al 75% prevista per gli interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche, Articolo 119 ter decreto legge n. 34 del 2020 e s.m.i?
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Per quanto riguarda le prescrizioni contenute nel DM 236/1989
1) DM 236/1989 all' Art. 2 DEFINIZIONI specifica: ''Per barriere architettoniche si intendono:
b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti''.
Sollevare il telo avvolgibile per mezzo della comune corda a trazione manuale richiede uno sforzo notevole, tale da ''limitare o impedire a chiunque la comoda e sicura utilizzazione'' .
Se ne deduce che, in base a tale definizione l'automazione per il sollevamento del telo oscurante (tapparella), è sicuramente un intervento in grado di eliminare le barriere architettoniche.
L'inserimento della automazione richiede però la modifica della struttura di arrotolamento e quindi anche del telo oscurante agganciato.
Si ritiene quindi che le spese sostenute per l'automazione dell'impianto di sollevamento della tapparella, sia agevolabile, come pure la sostituzione del telo e degli accessori di arrotolamento in quanto lavori conseguenti e necessari.
1) In seconda istanza si ritiene agevolabile in quanto il DM 236/1989 all'art. 4.1.3 relativo agli infissi esterni stabilisce che essi debbano essere facilmente fruibili anche da persone con ridotte capacità motorie.
«4.1.3 INFISSI ESTERNI
Le porte, le finestre e le portefinestre devono essere facilmente utilizzabili anche da persone con ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali. I meccanismi di apertura e chiusura devono essere facilmente manovrabile percepibili e le parti mobili devono poter essere usate esercitando una lieve pressione.''
Gli infissi esterni sono solitamente accoppiati ad una tapparella che ne determina la capacità di oscuramento. L'impossibilità a sollevarla renderebbe di fatto inutilizzabile il serramento sia per l'entrata della luce e dell'aria, sia per il necessario varcovisivo. Inoltre condizionerebbe il rapporto obbligatorio aereo/illuminante costringendo il disabile al buio.
3) In terza istanza si ritiene agevolabile tale spesa in quanto necessaria per fruire degli spazi esterni di poggioli e terrazze che sono sempre presenti all'esterno delle portefinestre.
ll DM 236/1989 al punto 3 riporta infatti quanto segue:
''3.2 L'accessibilità deve essere garantita per quanto riguarda:
a) gli spazi esterni; il requisito si considera soddisfatto se esiste almeno un percorso agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali;
Un telo avvolgibile abbassato, con sollevamento manuale spesso difficoltoso o impossibile per persone dotate di disabilità, renderebbe impossibile l'accesso alle aree esterne alla porta finestra e pertanto la sua automazione rientra a pieno titolo nella eliminazione delle barriere architettoniche.
Indipendentemente, alle prescrizioni del DM 236/1989 riteniamo che Agenzia delle Entrate si sia già comunque espressa sull'argomento nei seguenti modi:
1) l'Agenzia delle Entrate comunica che:
''Rientrano nell'agevolazione legata alla ristrutturazione edilizia le spese sostenute per ascensori e montacarichi, per elevatori esterni all'abitazione, per la sostituzione di gradini con rampe, sia negli edifici che nelle singole unità immobiliari, e quelle per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, favoriscono la mobilità interna ed esterno delle persone portatrici di handicap grave.''
L'automazione per il sollevamento del telo e tutti gli interventi conseguenti (compreso il meccanismo di avvolgimento ed il telo stesso) rappresentano un mezzo tecnologico per favorire la mobilità dall'interno all'esterno della abitazione. 2 sempre l'Agenzia delle Entrate precisa anche che:
''La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.''
Poiché l'avvolgibile, per il suo funzionamento, viene strutturalmente connesso all'involucro edilizio, può essere considerato un impianto e come tale, le spese per la sua automazione, necessaria per l'abbattimento delle barriere architettoniche può essere detratta al 75%.
3 In via alternativa, con riferimento alla circolare 15/e del 12 luglio 2018 l'Agenzia, in merito alle tapparelle precisa:
''Diversamente, le tapparelle o gli altri sistemi oscuranti non assumono, in ogni caso, autonoma rilevanza rispetto al manufatto principale, qualora siano strutturalmente integrati negli infissi. In tal caso, ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA nella misura del 10 per cento, il valore degli infissi è comprensivo del valore delle tapparelle''.
Dovendo quindi scontare le tapparelle, quando strutturalmente integrate nell'infisso, la stessa aliquota Iva mista che compete all'infisso si ritiene che vengano considerate un suo elemento e quindi anche per quanto riguarda le detrazioni possano seguire le stesse regole delle spese agevolabili per l'infisso. In tal caso le spese per la motorizzazione e sostituzione del telo sarebbero agevolabili solo nel caso la tapparella sia ''strutturalmente integrata all'infisso''.
In conclusione di quanto esposto l'Istante ritiene che le spese per la motorizzazione delle tapparelle, compreso il telo in quanto spesa conseguente e necessaria, sia come intervento singolo sia in combinazione alla sostituzione dei serramenti con i requisiti richiesti dal DM 236/1898, sia detraibile ai 75% quale intervento direttamente finalizzato al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche, Articolo 119ter decreto legge n. 34 dei 2020 e s.m.i.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE Direzione Regionale della Valle d'Aosta
Sulla base delle prescrizioni contenute nel DM 236/1989, si concorda con la soluzione prospettata dall'Istante e si ritiene possibile fruire della detrazione fiscale al 75% anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche.
Nel caso rappresentato, si ritiene quindi che le spese sostenute per l'automazionenell'impianto di sollevamento della tapparella, la sostituzione del telo e degli accessori di arrotolamento, qualora strutturalmente integrati negli infissi, sono agevolabili in quanto lavori conseguenti e necessari.
